BREVETTO

INDUSTRIALE

A SALVAGUARDIA DEI BAMBINI DIMENTICATI IN AUTO. 

L'invenzione "cuscino salva vita, anti abbandono bambino" per
autoveicoli avverte della presenza del bambino nel caso si scenda
dall'autovettura senza aver prelevato il bambino. E' costituito da un cuscino
in spugna, o altro materiale simile, con base di seduta rigida in plastica o di
altro materiale non flessibile, all'interno del quale sono alloggiati uno o più
sensori di peso o celle di carico o trasduttori di pressione o simili.

I sensori permettono l'attivazione di un cicalino che riprodurrà un allarme sonoro quando la portiera dell'auto verrà aperta e sul cuscino vi è seduto il bambino. L'allarme sonoro riprodotto dal cicalino non può essere disattivato e cesserà di funzionare solo quando il bambino verrà prelevato dal cuscino. Il dispositivo è alimentato a batterie ed è dotato di un allarme sonoro che avviserà che le stesse stanno per esaurirsi. Il dispositivo è di facile installazione e consiste in un dispositivo di sicurezza indipendente da posizionare sul seggiolino o adattatore per il trasporto del bambino in auto o direttamente sui sedili dell'auto.

Rispetto dei limiti di velocità ed investimento del pedone fuori dalle strisce.

Il rispetto del limite non esclude la condotta colposa di chi investe un pedone mentre attraversa improvvisamente fuori dalle strisce pedonali. 

Non vale ad escludere il delitto di cui all'art. 589 c.p. la circostanza che i pedoni attraversino la strada improvvisamente, o si attardino nell'attraversare, costituendo un rischio tipico e pertanto prevedibile nella circolazione stradale 

(Cassazione penale, sentenza n. 7094/2021)

Il testimone di un sinistro è attendibile anche se ricorda pochi dettagli (Corte di Cassazione, VI sez. civ., con l'ordinanza n. 17981 del 28 agosto 2020), come ad esempio il colore dell'auto. 

Il giudice di merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo e partecipe dell'escussione testimoniale, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere in primo luogo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone.


Sinistro stradale: è responsabile chi invade la corsia opposta

Non c'è concorso di colpa per chi procede nel proprio senso di marcia, anche se a velocità sostenuta (Cassazione, ordinanza n. 19115/2020)

Incidente tra ciclista e pedone: chi paga i danni?

Con la sentenza n. 13591 del 5 maggio 2020 la Cassazione ricorda che le biciclette sono considerate veri e propri veicoli, tenute a rispettare le comuni norme sulla circolazione come divieti, precedenze, limiti di velocità. 

Omicidio colposo, alla guida vanno previste le imprudenze altrui. 

Cassazione IV Sezione Penale - Sentenza n. 121/2020

La quarta sezione penale della suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 121/2020 esaminando un caso di omicidio colposo conseguente il mancato rispetto dei limiti di velocità ha richiamato il principio secondo cui si deve sempre essere in grado di controllare il veicolo che si sta guidando e di prevedere le condotte - anche quelle imprudenti - degli altri utenti della strada.

Articolo 589 Codice penale - Omicidio colposo

Incidente stradale: no ai danni non patrimoniali se la vittima muore dopo due ore

Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 13/12/2018 n° 32372

Nessun risarcimento del danno non patrimoniale spetta agli eredi, se la vittima muore, in un lasso di tempo dopo il sinistro, non suscettibile di accertamento medico legale.


Cade in una buca: quando è possibile il risarcimento?

Purtroppo con la sentenza che segue ci sono brutte notizie per chi cade in una buca.

Con sentenza n. 27724/2018 la Suprema Corte di Cassazione è tornata nuovamente sugli incidenti causati dalla presenza di buche sul manto stradale.

Il danneggiato citava in giudizio il Comune per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla caduta dal motorino a causa della presenza di una buca su una strada di proprietà comunale.

Il Giudice di primo grado accoglieva la domanda.

Al contrario la Corte di Appello, interpellata dal Comune, riformava integralmente la sentenza di primo grado addebitando all'infortunata la responsabilità del sinistro in quanto la buca, in ragione delle condizioni di tempo e di luogo, risultava pienamente visibile ed evitabile.

La danneggiata ricorreva quindi in cassazione lamentando la violazione dell'articolo 2051 c.c., ai sensi dell'articolo 360, n. 3 c.p.c. precisando di avere tenuto una condotta di guida del tutto adeguata alle condizioni di tempo e di luogo, trattandosi di strada asfaltata priva di segnalazioni relative a dissesti del manto stradale o altri pericoli.

Secondo gli Ermellini il Giudice di secondo grado ha correttamente negato la responsabilità del Comune dopo avere escluso la sussistenza di un nesso di causa e dopo avere individuato nella incauta condotta della danneggiata la causa da sola idonea a produrre l'evento e ad interrompere qualunque rapporto con la condizione della strada, integrando pertanto gli estremi del caso fortuito.

In particolare il giudice del merito ha ritenuto che la buca presente sul manto stradale, che aveva determinato la caduta del ciclomotore, si presentava in maniera assolutamente chiara, di ampie dimensioni ed era ubicata al centro della carreggiata.

In ragione delle concrete condizioni temporali e ambientali (pieno giorno, mese di settembre, forte luminosità naturale) tale buca si presentava di apprezzabili dimensioni, non ricoperta da materiale di sorta, collocata al centro della semicarreggiata nell'ambito di un più ampio tratto stradale, tutto dissestato e sconnesso.

La Corte territoriale, pertanto, ha ritenuto che la situazione di pericolo risultasse evidente e soprattutto prevedibile dalla danneggiata che quindi aveva la possibilità di evitarla.

Per tali motivi la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

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La Cassazione Civile, sez. III, con sentenza 17/01/2018 n° 901, ha affermato che il danno non patrimoniale presenta una natura unitaria ed onnicomprensiva, quando il carattere "unitario" va inteso come unitarietà rispetto alla lesione di qualsiasi interesse costituzionalmente rilevante, non suscettibile di valutazione economica.

La condotta di guida imprudente, riconducibile alla disattenzione posta nel verificare le condizioni del manto stradale, sono le cause del mancato avvistamento della buca, la cui presenza - anche in considerazione delle dimensioni della stessa e delle buone condizioni di visibilità - risultava prevedibile. Tali circostanze, pertanto, escludono il...

La condotta di guida imprudente, riconducibile alla disattenzione posta nel verificare le condizioni del manto stradale, sono le cause del mancato avvistamento della buca, la cui presenza - anche in considerazione delle dimensioni della stessa e delle buone condizioni di visibilità - risultava prevedibile. Tali circostanze, pertanto, escludono il...

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