Sinistri stradali e lesioni: esclusa l'indispensabilità dell'accertamento clinico strumentale
La Corte di Cassazione torna ad occuparsi di un argomento molto dibattuto, quello della necessità o meno del accertamento strumentale in caso di lesioni personali lievi, cd. micropermanenti (postumi permanenti compresi tra l'1% e il 9%).
La Cassazione con sentenza della Sez. III Civile, del 19.01.2018, n. 1272 ha ribadito che <<l'accertamento medico non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, ove effettivamente fosse posto per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale, posto che il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e che la limitazione della prova della lesione del medesimo deve essere conforme a criteri di ragionevolezza>>.
Conseguentemente, fermo restando che l'accertamento strumentale in molti casi risulterà, con ogni probabilità, lo strumento decisivo per il consulente del giudice, il principio che si ricava dalla predetta pronuncia è quello per cui <<il ruolo insostituibile della visita medico legale e dell'esperienza clinica dello specialista, di rassegnare al giudice una conclusione scientificamente documentata e giuridicamente ineccepibile, che è ciò che la legge attualmente richiede>>.