Scontro tra veicoli, presunzione di pari responsabilità solo quando è impossibile accertare il grado delle rispettive colpe

28.03.2018

La presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 II comma Cc ha carattere sussidiario.

In caso di scontro tra veicoli senza guida di rotaie, il conducente responsabile è obbligato a risarcire il danno prodotto alle persone o alle cose dalla circolazione del veicolo, salvo non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Il tenore del sopradetto I comma dell'art. 2054 Cc è mitigato dalla presunzione di pari responsabilità posta dal II comma del medesimo articolo a mente del quale, nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. 

Tale ipotesi di identica responsabilità, tuttavia, risulta avere carattere residuale in considerazione del fatto che la stessa risulta applicabile solo allorquando appare impossibile accertare effettivamente il grado di colpa di ciascuno dei conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro, atteso che siffatta presunzione ha carattere meramente sussidiario.

Siffatta indagine è devoluta al giudice di merito il quale, in sentenza, dovrà in maniera chiara, oltre che logica, indicare le fonti del proprio convincimento.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 3696, depositata in data 15 febbraio 2018.


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