Cassazione: se la buca sul manto stradale è prevedibile nessun diritto al risarcimento

13.02.2018

La condotta di guida imprudente, riconducibile alla disattenzione posta nel verificare le condizioni del manto stradale, sono le cause del mancato avvistamento della buca, la cui presenza - anche in considerazione delle dimensioni della stessa e delle buone condizioni di visibilità - risultava prevedibile. Tali circostanze, pertanto, escludono il diritto al risarcimento del danno.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2298, depositata in data 30 Gennaio 2018, torna su un argomento sempre di stretta attualità, spesso frutto di acceso dibattito con prese di posizione a volte antitetiche.

La Corte ha seguito un percorso motivazionale che, affermata la prevedibilità della buca e ricondotto esclusivamente all'imprudente condotta di guida del ... il suo mancato avvistamento, ha coerentemente escluso la ricorrenza degli elementi -della non prevedibilità e la non visibilità del pericolo- necessari ad integrare l'insidia stradale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.


La vicenda

La particolarità della vicenda risiede nella circostanza che le corti di merito, dapprima il Tribunale e poi la Corte d'Appello di Reggio Calabria, chiamate a decidere il merito della controversia poi definita dinnanzi al giudice di legittimità con l'ordinanza sopra detta, hanno ritenuto il caso in questione sussumibile alla fattispecie del fatto illecito ex art. 2043 Cc., e non a quella più pertinente del danno da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 Cc.

La differenza tra le indicate fattispecie, peraltro, non è di poco conto, in considerazione del fatto che nel primo caso, quello del fatto illecito, l'onere della prova - quale regola generale - incombe sull'attore, nel caso di specie il danneggiato, viceversa, nel caso di danno da cose in custodia, la norma pone una presunzione di responsabilità a carico del custode il quale può essere esonerato solo qualora provi il caso fortuito, la forza maggiore o la responsabilità del terzo.

In altri termini, l'art. 2051 Cc impone al danneggiato di fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia; il custode, dal canto suo, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.

Venendo al caso concreto accadeva che il conducente e il proprietario di un ciclomotore citavano in giudizio il Comune, al fine di vedersi risarciti i danni conseguenti ad una caduta del motociclista in una buca, ritenuta non segnalata, presente sul manto stradale.

La domanda veniva rigettata in primo grado, con sentenza confermata in appello. La Corte d'Appello, infatti, ha considerato che il giudice di primo grado bene aveva fatto ad inquadrare la vicenda sotto il paradigma dell'art. 2043 Cc e che, pertanto, l'attore non avrebbe provato, come era suo preciso onere <<i requisiti -della non visibilità e della non prevedibilità- integranti gli estremi dell'insidia stradale di cui l'amministrazione comunale era stata chiamata a rispondere>>.

Ricorrono per cassazione gli attori soccombenti eccependo la contraddittorietà e l'illogicità manifesta della motivazione, tuttavia, non censurano la stessa nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame il disposto dell'art. 2043 Cc, anziché quello sicuramente più consono dell'art. 2051 Cc, tanto è vero che, a questo proposito, la Corte di Cassazione sottolinea come l'inquadramento compiuto <<dal primo giudice ... non contestato in sede di gravame>>.

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