Sinistro stradale: cessionario non può esercitare l’azione di indennizzo diretto

25.01.2018

La sentenza oggetto del presente commento interviene sulla tematica, particolarmente dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, inerente la cessione del credito risarcitorio derivante da sinistro stradale.

Nel caso di specie, è stata affrontata una peculiare ipotesi applicativa, molto diffusa nella comune prassi risarcitoria in ambito r.c. auto, quella della cessione del c.d. credito da fermo tecnico, il cui meccanismo operativo, ormai standardizzato, può così sintetizzarsi: una società di autonoleggio consegna al danneggiato da un sinistro stradale un veicolo sostitutivo - da utilizzare nel periodo necessario per le riparazioni del mezzo incidentato - e contestualmente propone la sottoscrizione di un contratto di cessione del credito in proprio favore, avente ad oggetto il corrispettivo del noleggio del mezzo, che si ritiene debba essere risarcito dalla Compagnia del danneggiato medesimo.

Pur ponendo detta fattispecie plurime questioni - tutte affrontate dalla sentenza qui in esame - con il presente commento si intende circoscrivere l'analisi a uno solo degli aspetti controversi: quello della legittimità del cessionario del credito risarcitorio ad agire nei confronti della Compagnia di assicurazione, obbligata al risarcimento verso il danneggiato.


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