Ai fini del riconoscimento del danno da perdita di congiunto occorre provare la effettività e la consistenza della relazione parentale.
In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta iure proprio dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettivita' e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma puo' costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità', e ciò' anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la "societa' naturale", cui fa riferimento l'articolo 29 cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non puo' essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilita' per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarieta' con il familiare defunto (precedente conforme cass. civ. 21230 del 2016).
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile,Sentenza 7 dicembre 2017, n. 29332
